L’obbligo di invio dei dati delle spese sanitarie con frequenza mensile è stato rinviato di un anno: per il momento, infatti, è prevista una cadenza semestrale. Entrando più nel dettaglio, per tutto il 2021 è in vigore la frequenza semestrale, con l’obbligo di trasmissione entro il termine del mese seguente a ogni semestre: il che vuol dire che per il primo semestre, da gennaio a giugno, i dati non dovranno essere trasmessi più tardi del 31 luglio, mentre per il secondo semestre, da luglio a dicembre, i dati dovranno essere inviati al massimo entro il 31 gennaio del prossimo anno.
Il provvedimento è stato emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso il decreto del 29 gennaio del 2021 che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio.

Chi deve trasmettere i dati

Le farmacie private e pubbliche e tutti i professionisti che risultano iscritti presso l’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri rientrano nel novero dei soggetti che devono rispettare l’obbligo di trasmissione telematica dei dati riguardanti le spese sanitarie affrontate dai contribuenti al Sistema Tessera Sanitaria. L’obbligo coinvolge, inoltre, le strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e le strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.
In più, in base al Decreto del MEF del 1° settembre del 2016, dal 2016 l’obbligo di invio dei dati riguarda anche gli ottici, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli ostetrici, gli infermieri, gli psicologi e gli esercizi commerciali a cui il Ministero della Salute ha fornito il codice identificativo univoco per lo svolgimento dell’attività di distribuzione di farmaci da banco al pubblico. Poiché non si fa riferimento unicamente alle spese sanitarie ma anche a quelle veterinarie, l’obbligo è esteso anche ai veterinari.

La platea si allarga

Ancora, il Dm 22 marzo 2019 ha previsto che anche le strutture sanitarie a cui si fa riferimento nel Codice dell’ordinamento militare debbano rispettare tale obbligo: si tratta, in particolare, dei dipartimenti militari di medicina legale e dei centri ospedalieri militari.
La platea dei soggetti che devono rispettare l’obbligo di invio è stata allargata, dal periodo di imposta 2019, anche a chi è iscritto agli albi delle professioni sanitarie di tecnico di neurofisiopatologia, di dietista, di tecnico ortopedico, di tecnico audioprotesista, di tecnico audiometrista, di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, di tecnico della riabilitazione psichiatrica, di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, di ortottista e assistente di oftalmologia, di podologo, di logopedista, di fisioterapista, di igienista dentale, di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, di terapista occupazionale, di assistente sanitario, di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e di educatore professionale.

Che cosa prevede il decreto del 29 gennaio 2021

Attraverso il decreto del 29 gennaio del 2021 è stata fornita una preziosa spiegazione a proposito della scadenza dell’invio dei dati relativi alle spese veterinarie e sanitarie. A tal proposito è necessario tenere in considerazione la data in cui è stata pagata la somma indicata sul documento fiscale, sulla base della logica di cassa. Questo vuol dire che, per esempio, per una fattura che è stata emessa il 29 giugno del 2021 ma è stata pagata a luglio, il termine previsto per la trasmissione dei dati è quello del secondo semestre, e quindi il 31 gennaio del 2022; se, invece, la fattura in questione è stata pagata il 30 giugno, il termine previsto per la trasmissione dei dati è quello del primo semestre, e quindi il 31 luglio del 2021.

Che cosa cambierà dal prossimo anno

A meno che non venissero attuati altri cambiamenti, per le spese sanitarie che verranno pagate a partire dal 2022 la trasmissione dei dati che dovranno essere comunicati sarà da effettuare entro il termine del mese seguente a quello in cui è stato emesso il documento fiscale, sempre con riferimento alla data di pagamento.