Per quanto riguarda la rottamazione TER e saldo e stralcio, c’è stata una dilazione: è possibile, cioè, versare le rate in sospeso entro il 30 novembre 2021, a condizione che la somma sia erogata interamente. Ciò vale sia per le rate del 2020, sia per quelle scadute nel 2021.
Questa decisione si inserisce nel cosiddetto Pacchetto Riscossione, del Decreto Fiscale del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2021. È stata stabilita anche la riammissione automatica dei decaduti nei piani in corso nel giorno 8 marzo 2020.
Grazie a questa proroga, è possibile continuare a beneficiare delle agevolazioni in merito alla rottamazione TER e saldo e stralcio. Il contro è l’obbligo di pagare una cifra abbastanza ingente, senza che sia divisa a sua volta in rate.

La definizione agevolata e la riammissione dei contribuenti
L’ultimo Decreto del Consiglio dei Ministri, quindi, implica la riammissione dei contribuenti decaduti nella definizione agevolata. In altre parole, si evita la decadenza se si versano prima del 30 novembre tutte le rate scadute.
Una sorta di ultimatum, un’opportunità per coloro che sono stati inadempienti tra il 2020 e il 2021 nonostante le varie dilazioni. Questa occasione ha sia un lato positivo sia uno negativo: da una parte i contribuenti possono ancora mettersi in regola, dall’altra hanno molto denaro da sborsare tutto insieme.
Il precedente comma 3 dell’art. 68, D.L. n. 18/2020, viene dunque sostituito da un nuovo articolo. Adesso c’è un termine unico per tutti, che scadrà alla fine del mese di novembre.
Come cambiano i piani di rateazione
Altre novità connesse alla rottamazione TER e saldo e stralcio riguardano i piani di rateazione. Ecco cosa succede:
- si verifica la riammissione automatica dei decaduti dai piani di rateazione in essere l’8 marzo 2020;
- la soglia di decadenza dal piano si innalza: si passa da 10 rate a un limite di 18 (anche non consecutive).
Spieghiamo meglio entrambi i punti. I contribuenti decaduti dai piani di dilazione (in essere in data 8 marzo 2020) sono riammessi agli stessi piani. Questi ultimi prevedevano il versamento dell’importo entro il 30 settembre 2021, come evidenziato nell’art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020.
Inoltre, secondo le più recenti direttive, incorrono nella decadenza coloro che accumulano un debito di 18 rate (e non più di 10). Questo vuol dire che i contribuenti hanno più tempo per mettersi in pari con i pagamenti, affinché non perdano i benefici della proroga.
Anche in questo ambito c’erano già state delle modifiche. All’inizio, il numero massimo di rate non pagate prima della decadenza era fissato a 5. Il Decreto Cura Italia, per fronteggiare il periodo di emergenza sanitaria ed economica, ha poi esteso le rate da 5 a 10. Attualmente, per decadere, bisogna non pagare ben 18 rate del piano.
Lo scopo è permettere un respiro più ampio ai contribuenti. Ribadiamo che si intendono le rate nel loro totale, non per forza consecutive.
I versamenti già eseguiti
Dedichiamo una parentesi anche alla questione dei versamenti effettuati. Gli adempimenti svolti dal 1° ottobre 2021 sono riconosciuti ed efficaci: lo stesso discorso si applica ai rapporti giuridici che si sono formati. Quindi, se l’Agente della riscossione ha operato verso il contribuente dal 1° ottobre, le attività eseguite sono del tutto valide.
In relazione al pagamento delle rate sospese, si acquisiscono:
- gli interessi moratori corrisposti;
- le somme extra erogate.
Conclusioni sulla proroga per la rottamazione TER e saldo e stralcio
La dilazione al 30 novembre 2021 per le rate della rottamazione TER e saldo e stralcio è vista come una misura per aiutare chi è in difficoltà con i pagamenti. Alcune persone non sono state in grado di rispettare il calendario fiscale, e c’è per loro un’altra opportunità.
D’altro canto, sarà piuttosto complicato saldare tutte le rate, integralmente, entro il 30 novembre. Si tratta di una cifra notevole: per questo si sta pensando a una nuova rottamazione. A tal proposito, attendiamo notizie.