Per i coniugi che hanno residenze disgiunte, è prevista una sola esenzione per l’IMU. Da quando questa imposta è stata introdotta, infatti, è stato indicato in maniera esplicita che in presenza di due prime case situate nello stesso Comune si possa usufruire del diritto all’esenzione unicamente per una di esse, che può essere scelta dal contribuente. Si tratta di un aspetto rilevante in presenza, per esempio, di coniugi che vivono in due case diverse, magari per ragioni di lavoro.
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, nella Circolare n.3/DF/2012, indicava che in assenza di indicazioni legislative a proposito dell’eventualità di residenze diverse in Comuni differenti comportava la doppia esenzione, per salvaguardare le necessità effettive – per esempio di natura professionale – dei contribuenti.
Le sentenze della Cassazione
La Cassazione, in ogni caso, con diverse sentenze ha respinto questo orientamento e ha sottolineato che non è mai possibile duplicare l’esenzione per la casa principale, nemmeno se la residenza è in Comuni differenti. Entrando più nel dettaglio, attraverso la sentenza n. 17408 del 2021 gli ermellini hanno specificato che l’esonero non riguarda nessuna unità se non è dimostrata la residenza del nucleo familiare nello stesso immobile. Inoltre, attraverso l’ordinanza n. 17408 del 2021, la Corte stessa consente che, in presenza di necessità lavorative appurate, vi sia l’esenzione per una casa.

Le abitazioni in Comuni diversi e nello stesso Comune
Il DL n. 146 del 2021, con l’articolo 5-decies, ha cambiato le carte in tavola e in particolare è intervenuto sulla disposizione in vigore: di conseguenza, la situazione di due case principali situate in Comuni differenti è stata equiparata a quella di due case principali nello stesso Comune. In base al nuovo articolo, qualora i membri del nucleo familiare vivano in case differenti si può applicare l’esclusione dall’assoggettamento al tributo unicamente a una delle due abitazioni; la scelta spetta ai diretti interessati. Un altro punto di riferimento normativo da questo punto di vista può essere individuato nella passata edizione di Telefisco 2022, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha richiamato le istruzioni del DM del 30 ottobre del 2012 relative alla dichiarazione Imu. In queste istruzioni viene indicato che la scelta della casa principale deve essere effettuata in sede dichiarativa se i membri del nucleo familiare dimorano in maniera abituale e hanno la residenza anagrafica in immobili differenti.
Come comportarsi
Per quel che concerne l’IMU 2022, in particolare, è il proprietario di casa che deve compiere la scelta sapendo che potrà usufruire dell’esenzione entro il mese di giugno del prossimo anno. A proposito della compilazione della dichiarazione, invece, spetta al contribuente barrare il campo 15 che riguarda l’esenzione e riferire la dicitura seguente nelle annotazioni: “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art.1, comma 741, lett. B), della legge n. 160 del 2019”. In base a quanto indicato dal Ministero, non ci possono essere ipotesi per le quali il Comune possieda già elementi da cui individuare l’immobile selezionato dai contribuenti eccezion fatta per la validità di scelte che siano rese in maniera tacita attraverso condotte concludenti dei contribuenti stessi.
Esenzione per i coniugi: il nuovo emendamento
Nel frattempo è stato approvato un emendamento al decreto fiscale relativo alla Legge di Bilancio 2022 attraverso il quale viene modificata l’esenzione IMU per la casa principale dei coniugi. Questo emendamento ha a che fare con le agevolazioni per l’eventualità in cui i membri dello stesso nucleo familiare abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale in case differenti. In virtù delle modifiche che sono state proposte viene indicato che, qualora i componenti del nucleo familiare risiedano in immobili differenti, si applica l’agevolazione unicamente per un immobile per ciascun nucleo. Con queste norme si supera l’interpretazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze scaturita dalla circolazione 3/DF del 2012, come pure gli orientamenti più recenti della Corte di Cassazione, con riferimento in particolare alle ordinanze 4166 e 4170 del 2020. La Cassazione aveva stabilito che, se il riferimento alla residenza anagrafica non è unico, non vale l’esenzione quando i Comuni sono diversi. In questo modo, però, si veniva a formare una disparità di trattamento fra i coniugi residenti in Comuni differenti e quelli residenti nello stesso Comune.