Da quando le disposizioni anti-frode sono state introdotte, uno dei più evidenti effetti collaterali con cui ci si è ritrovati a fare i conti ha riguardato l’impossibilità di usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura per gli interventi meno complessi e con importi più bassi: un esempio tipico è quello della sostituzione della caldaia.
L’introduzione del comma 1-ter per l’articolo 121 del DL Rilancio ha avuto l’effetto di bloccare sia i clienti che gli installatori, dal momento che il vantaggio fiscale scaturito dall’esecuzione di ogni intervento sarebbe stato neutralizzato dalle spese da sostenere per asseverare la congruità dei prezzi e apporre il visto di conformità.

Le novità della manovra finanziaria
La più recente manovra finanziaria per fortuna ha cambiato le carte in tavola in questo ambito, garantendo una semplificazione della cessione dei crediti grazie a cui il problema delle opere minori ha trovato una soluzione. Il legislatore non ha modificato in maniera evidente l’impianto normativo che sta alla base del DL anti-frodi, ma ha semplicemente escluso le opere di edilizia libera dalle due incombenze che abbiamo menzionato in precedenza – l’asseverazione della congruità dei prezzi con l’apposizione del visto di conformità, appunto.
La stessa decisione si è estesa agli interventi di importo complessivo inferiore a 10mila euro, di qualunque tipo essi siano, eccezion fatta solo per quelli che già usufruiscono delle agevolazioni previste per il bonus facciate. In tutti i casi, inoltre, la semplificazione coinvolge non solo gli interventi che vengono effettuati sulle unità immobiliari, ma anche quelli che riguardano le parti comuni degli edifici.
Le esenzioni previste dal legislatore
Una prima esenzione che è stata prevista dal legislatore ha a che fare con gli interventi che possono essere effettuati in mancanza di titoli edilizi, come per esempio le opere di manutenzione ordinaria, che però rilevano unicamente per gli edifici condominiali, ma anche l’installazione di pompe di calore aria-aria con non più di 12 Kw di potenza termica utile nominale o di impianti con caldaie a condensazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
L’allegato A del decreto del 2 marzo del 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, comunque, riporta un elenco – per quanto non esaustivo – dei più importanti interventi che possono essere effettuati in regime di edilizia libertà. In questi casi non è prevista alcuna soglia, nel senso che l’intervento può avere qualsiasi costo, anche superiore a 10mila euro: sempre che, appunto, rientri fra quelli di edilizia libera.
Il limite di 10mila euro
Un determinato requisito quantitativo, invece, si applica per il secondo tipo di esenzione che è stato previsto. Solo nel caso in cui l’importo totale non superi i 10mila euro scatterà l’esenzione da visto di conformità, asseverazioni e attestazioni per gli interventi agevolati in base a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 121, con riferimento ai lavori che possono essere realizzati senza titolo edilizio. Un esempio è quello offerto dalle opere di manutenzione straordinaria interna alle unità immobiliari, a condizione che abbiano un importo ridotto. A prescindere dal titolo edilizio, si potrà attuare una cessione semplificata nel caso in cui non si vada oltre la soglia di 10mila euro che è stata stabilita come limite di spesa.
Le motivazioni del legislatore per le semplificazioni
È così che si interpreta il comma 1-ter sulla base dei cambiamenti che sono stati introdotti dalla Commissione Bilancio del Senato.
La scelta del legislatore è stata quella di servirsi di una semplice congiunzione per associare due fattispecie differenti: una riguarda gli interventi eseguiti in regime di edilizia libera su cui non si applica alcun limite quantitativo; l’altra ha a che fare con tutti gli altri interventi per cui si prevede un titolo edilizio specifico, con la soglia dei 10mila euro.
La semplificazione della cessione dei crediti varrà, quindi, anche per i soggetti diversi dagli enti commerciali, dalle società e dalle imprese individuali, dal momento che rileva il criterio di cassa puro.