
Il decreto legge n. 73/2021, conosciuto con il nome di decreto Sostegni bis, allo scopo di promuovere l’autonomia abitativa dei giovani con meno di 36 anni ha previsto agevolazioni fiscali relative alle imposte indirette per ciò che riguarda l’acquisto della prima casa.
Si tratta di agevolazioni relative agli atti che sono stati o saranno stipulati nel periodo di tempo compreso fra il 26 maggio del 2021 e il 31 maggio del 2022. In origine il termine che era stato previsto dal decreto Sostegni bis era per il 30 giugno del 2022, ma poi la legge di bilancio 2022 ha sancito una proroga di altri sei mesi.
Le agevolazioni
Entriamo più nel dettaglio e scopriamo quali sono i benefici previsti dal Bonus prima casa per gli under 36: si tratta dell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, dell’imposta catastale e dell’imposta ipotecaria per le compravendite che non sono soggette a Iva. Per quanto riguarda gli acquisti soggetti a Iva, invece, si applica un credito di imposta il cui valore equivale all’Iva da corrispondere al venditore, a cui si deve aggiungere l’esenzione delle imposte catastale, ipotecaria e di registro.
Come funziona il credito di imposta
Si può usare il credito di imposta per ridurre le imposte sui redditi delle persone fisiche che è necessario pagare secondo la dichiarazione che deve essere presentata in seguito alla data in cui è stato effettuato l’acquisto agevolato.
In alternativa, si può portare il credito di imposta in diminuzione delle imposte catastale, ipotecaria e di registro, per quanto concerne le donazioni e le successioni su denunce e atti che vengono presentati in seguito alla data di acquisizione del credito.
Ancora, si può usufruire dell’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti che vengono concessi per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione di immobili a uso abitativo. Un’ultima possibilità è rappresentata dall’uso in compensazione attraverso il modello F24 in cui è necessario segnalare il codice tributo 6928. Esattamente come avviene per ogni altro atto di acquisto che sia assoggettato all’imposta di registro proporzionale, l’imposta di bollo non si applica nemmeno sull’acquisto prima casa per giovani under 36.
I fruitori delle agevolazioni
Per poter avere accesso a queste agevolazioni è necessario non avere ancora compiuto 36 anni nell’anno di sottoscrizione dell’atto; inoltre, il bonus prima casa vale solo per chi ha un indicatore ISEE inferiore a 40mila euro all’anno.
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) si calcola sul patrimonio posseduto e sui redditi percepiti nel secondo anno che precede la Dichiarazione Sostitutiva Unica all’Inps. Per esempio, per un atto che viene stipulato nel 2022, si deve fare riferimento all’ISEE del 2020; per un atto che è stato stipulato nel 2021, si doveva fare riferimento all’ISEE del 2019; e così via. L’ISEE non è altro che un documento in cui sono presenti i dati patrimoniali, reddituali e anagrafici che occorrono a segnalare la situazione economica della famiglia. Più precisamente, si parla di nucleo famigliare, che in base a quanto previsto dall’articolo 3 del DPCM n. 159 del 2013 è formato da chi compone la famiglia anagrafica nel momento in cui viene presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica.
Quali immobili sono agevolabili
Per ciò che concerne le tipologie di atti e gli immobili per i quali si possono richiedere e ottenere le agevolazioni, è necessario riferirsi alle disposizioni che riguardano le agevolazioni prima casa. In particolare, sono ammessi al beneficio gli immobili che sono classificati o che possono essere classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11, che riguardano rispettivamente le abitazioni di tipo civile, di tipo economico, di tipo popolare, di tipo ultra popolare, di tipo rurale, in villini e tipiche dei luoghi.
Le pertinenze
Vale la pena di ricordare che i benefici previsti dai bonus prima casa under 36 riguardano anche l’acquisto delle pertinenze degli immobili principali, che possono essere acquistare sia in maniera contestuale rispetto all’acquisto dell’abitazione principale, sia con atto separato, a condizione che esso venga sottoscritto in conformità con i previsti requisiti soggettivi ed entro il termine di validità temporale. Le pertinenze devono essere classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7, che riguardano rispettivamente i magazzini e i locali di deposito, le rimesse e le autorimesse e infine le tettoie, che possono essere aperte o chiuse).