Ammortamenti sospesi ma non per tutti

Con il Ddl di Bilancio 2022 è stata prorogata fino al 2021 la possibilità di sospendere del tutto gli ammortamenti relativi al costo delle immobilizzazioni immateriali e materiali: una possibilità che era stata sancita dall’entrata in vigore del DL 104 del 2020, con riferimento in particolare ai commi 7 bis e seguenti dell’articolo 60.

In base al regime derogatorio, i soggetti che in deroga al primo comma dell’articolo 2426 del codice civile non adottassero i principi contabili non avrebbero dovuto effettuare l’ammortamento annuo, fino al 100%, della spesa sostenuta per le immobilizzazioni immateriali e materiali, senza che il valore di iscrizione venisse alterato.

Il destino della quota di ammortamento

La quota di ammortamento che veniva sospesa a seconda dei casi poteva corrispondere al 100% o essere di importo minore; essa poteva essere relative a tutte le immobilizzazioni, a una categoria sola o a un unico cespite.
In ogni caso la quota sarebbe stata recuperata in seguito, in base agli effetti che la sospensione avrebbero avuto rispetto alla vita utile del bene, quindi eseguendo il recupero tramite la proroga del piano di ammortamento di un anno nel caso in cui da ciò fosse scaturito un incremento della vita utile del bene o, altrimenti, con una rideterminazione negli anni seguenti delle quote di ammortamento, qualora non ci fossero state modifiche della vita utile.

Le indicazioni del nuovo decreto di legge

Coloro che si fossero serviti della proroga in seguito avrebbero dovuto destinare una certa somma a riserva indisponibile: una quota di utile corrispondente alla quota sospesa. Qualora gli utili di esercizio si fossero rivelati non sufficiente, sarebbero stati presi in considerazione anche gli utili futuri, di modo che si potesse arrivare alla soglia della quota sospesa.
Ebbene, con il nuovo disegno di legge questa possibilità è stata estesa anche all’esercizio 2021, ma sono state previste delle limitazioni. In primis, questa possibilità è concessa unicamente ai soggetti che già nel 2020 hanno utilizzato la deroga.
Va detto, per altro, che la formulazione in questione non sembra essere molto chiara; si può dedurre, però, che tale opportunità valga unicamente per chi ha sospeso l’intera quota del 2020 tanto delle immobilizzazioni immateriali quanto delle immobilizzazioni materiali.

Gli esclusi

Da ciò che si può intuire, non è incluso chi ha puntato su una sospensione dell’ammortamento parziale. Lo stesso dicasi per chi ha sospeso l’intero ammortamento di una categoria sola di immobilizzazioni ma ha continuato ad ammortizzare l’altra categoria.
Il motivo che sta alla base di questa decisione consiste, con tutta probabilità, nella volontà di mettere a disposizione tale opportunità unicamente a chi è stato davvero colpito dagli effetti della situazione di emergenza sanitaria anche lo scorso anno. È stato escluso, pertanto, chi nel 2020 aveva sospeso le quote solo in maniera parziale, perché evidentemente aveva patito un effetto parziale della pandemia.

La sospensione fiscale

Un altro tema da non sottovalutare è quello relativo alla sospensione fiscale, che per lungo tempo è stata oggetto di discussioni in dottrina, almeno fino a quando Agenzia e OIC non hanno specificato che esisteva la possibilità di sospendere a livello fiscale le quote sospese in termini contabili. Tuttavia si ritiene che questa possibilità non valga per la proroga 2021, la quale di conseguenza si potrà verificare unicamente sul piano civilistico. Non ci saranno ripercussioni né effetti sul piano fiscale, e così i soggetti che si serviranno di questa opportunità saranno tenuti a eseguire una variazione in diminuzione temporanea, poi ripresa nel momento in cui sarà recuperato l’ammortamento contabile.

Qual è l’entità dell’ammortamento sospendibile

Ma qual è l’entità dell’ammortamento che può essere sospeso? Sotto questo aspetto non ci sono troppi dubbi, se si fa riferimento ai commi 7 bis e seguenti dell’articolo 60. Chi ha sospeso totalmente la quota di ammortamento nel 2020 dovrebbe poter usufruire di questa opportunità anche in riferimento al 2021, seppure solo in misura parziale. Il che vorrebbe dire poter sospendere l’ammortamento, in tutto o in parte, e definire le immobilizzazioni su cui la sospensione si applica.
Resta sempre lo stesso, invece, l’obbligo di accantonare la quota di utile che riguarda l’ammortamento sospeso a riserva indisponibile, con l’esigenza di destinare eventualmente gli utili degli esercizi seguenti qualora l’utile non dovesse risultare sufficiente.