Il fenomeno del reshoring, ovvero il rientro in patria delle attività produttive precedentemente delocalizzate all’estero, sta assumendo sempre più rilevanza nel panorama economico italiano.
Il governo, consapevole dell’importanza di favorire questo processo, ha introdotto con il D.Lgs. n. 209/23 (decreto internazionalizzazione) una serie di incentivi volti ad agevolare il trasferimento in Italia di attività economiche precedentemente svolte in territori extra-UE.
Vediamo nel dettaglio in cosa consistono questi incentivi e come possono essere sfruttati dalle imprese interessate.

Incentivi al reshoring: l’Italia favorisce il rientro delle imprese

Agevolazioni fiscali per il rientro delle attività economiche

Il “Decreto Internazionalizzazione” offre un’importante agevolazione fiscale per incentivare il rientro in Italia di attività economiche precedentemente delocalizzate all’estero.
L’articolo 6 prevede infatti una riduzione del 50% delle imposte sui redditi (IRES o IRPEF) e dell’IRAP gravanti sul reddito d’impresa e su quello derivante dall’esercizio di arti e professioni associate, per le attività trasferite da Paesi extra-UE nel territorio italiano.
Questo beneficio fiscale ha una durata di 6 anni per le piccole e medie imprese, estesa a 10 anni per le grandi realtà imprenditoriali. Per evitare comportamenti opportunistici, sono però escluse le attività già operative in Italia nei 24 mesi antecedenti il trasferimento.

Ambito di applicazione dell’incentivo

L’agevolazione non riguarda soltanto le attività di impresa, ma anche l’esercizio di arti o professioni, purché svolte in forma associata. Tuttavia, al momento non è ancora del tutto chiaro il perimetro soggettivo di applicazione della norma.
Sembrano interessate le imprese che trasferiranno la sede legale in Italia, ma restano dubbi sull’inclusione delle holding e sulla possibilità di beneficiare dell’incentivo mantenendo parte della produzione all’estero, ad esempio attraverso una branch.
Saranno necessari chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria per fugare queste incertezze.

Obblighi contabili per i beneficiari

Per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista dal “Decreto Internazionalizzazione”, le imprese sono tenute a predisporre e mantenere un’adeguata contabilità separata.
In tal modo sarà possibile tracciare in modo trasparente il reddito e il valore della produzione netta relativi alle sole attività oggetto dell’agevolazione, consentendone la corretta determinazione ai fini del calcolo delle imposte agevolate.
Si tratta di un onere amministrativo aggiuntivo per le aziende, ma rappresenta un adempimento necessario per garantire la verificabilità e la correttezza dei dati dichiarati, requisiti imprescindibili per poter usufruire del beneficio fiscale.
Anche su questo punto si attendono indicazioni operative da parte delle autorità competenti.

Decadenza dal regime agevolato

L’agevolazione decade se, nei cinque periodi d’imposta successivi alla scadenza del regime (dieci per le grandi imprese), il beneficiario trasferisce nuovamente fuori dal territorio dello Stato, anche solo parzialmente, le attività precedentemente rimpatriate.
In caso di decadenza, l’Amministrazione finanziaria recupera le imposte non pagate durante il periodo agevolato, con l’applicazione degli interessi ma senza irrogare sanzioni.
Si tratta di una disposizione volta a scoraggiare comportamenti elusivi e a garantire che il reshoring sia effettivo e duraturo.

Necessità dell’autorizzazione UE

L’entrata in vigore delle agevolazioni fiscali in oggetto, è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, come stabilito dall’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Ciò significa che l’effettivo ambito di applicazione e le modalità attuative di questa importante misura di incentivo fiscale potranno essere definiti solo dopo il via libera delle autorità comunitarie preposte.
Questo passaggio è fondamentale per garantire la compatibilità dell’incentivo con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e per evitare possibili contestazioni future.

Una misura da accogliere con favore, ma da perfezionare

Gli incentivi al reshoring introdotti dal decreto internazionalizzazione rappresentano sicuramente una misura da accogliere con favore, in quanto possono contribuire a riportare in Italia attività produttive e posti di lavoro precedentemente delocalizzati all’estero.
Tuttavia, la norma presenta ancora alcuni aspetti da chiarire e perfezionare, soprattutto per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione e gli adempimenti richiesti ai beneficiari.

Un’adeguata e tempestiva comunicazione da parte delle autorità competenti risulta quindi essenziale per consentire alle realtà produttive di ponderare attentamente la convenienza di aderire a questa misura, evitando decisioni affrettate o mal ponderate.