Per i lavori sulle unifamiliari, il Superbonus 110% è stato prorogato fino al prossimo 30 settembre. Tre mesi in più, rispetto alla scadenza precedente prevista per il 30 giugno, grazie al Decreto Aiuti che è stato approvato pochi giorni fa in Consiglio dei Ministri.
Così ci sarà tempo ancora per quasi cinque mesi, per i lavori riguardanti le villette, per raggiungere il SAL minimo del 30%, che rappresenta il requisito indispensabile per poter utilizzare il superbonus in relazione alle spese fino al prossimo 31 dicembre. In virtù di questa novità sembra essere confermato l’orientamento del governo, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che in più occasioni nel corso delle ultime settimane aveva manifestato il proprio parere a sostegno di una proroga del Superbonus in questo ambito.

Le novità in vigore
C’è, poi, un’altra novità che merita di essere messa in evidenza, grazie a cui la percentuale minima di lavori potrà essere raggiunta con più facilità: infatti il calcolo del 30% del SAL potrà tenere conto dell’intervento nel suo complesso, vale a dire anche lavori differenti rispetto a quelli che rientrano nel Superbonus 110%. La novità è stata resa nota attraverso un comunicato stampa che è stato diffuso direttamente dal governo.
Per ciò che riguarda i lavori sulle villette, pertanto, sono due i termini a cui si deve fare riferimento: fino al 30 settembre dovrà essere portato a termine almeno il 30% dei lavori, mentre la scadenza ultima è quella del 31 dicembre, sempre che non vengano previste ulteriori proroghe.
Un nuovo calendario
Ecco, quindi, che il calendario delle scadenze viene riscritto ancora una volta. Vale la pena di ricordare che il testo normativo di riferimento in proposito è rappresentato dal decreto Rilancio n. 34 del 2020, e in particolare dal comma 8-bis dell’articolo 119, poi modificato dalla Legge di Bilancio 2022. Riassumendo, è prevista la possibilità di usufruire della detrazione del 110% per quanto riguarda i lavori relativi alle unità familiari realizzati da persone fisiche a condizione che il 30% dell’intervento sia completato entro il 30 settembre, e tutte le spese vengano sostenute entro la fine di quest’anno.
L’intervento complessivo
Il termine applicato per raggiungere il 30% del SAL minimo viene esteso, quindi, e in più vengono modificati i parametri di calcolo. Si parla, come si è detto, di intervento complessivo, a sottolineare il computo generale: in altre parole, per il calcolo del 30% del SAL si potrà tenere conto anche di interventi differenti rispetto a quelli che fanno parte del Superbonus 110%. Rispetto alle regole ordinarie si ha a che fare con un criterio estensivo.
A tal proposito, va segnalato che l’Agenzia delle Entrate di recente, in una risposta a interpello che riguardava la cessione del credito, aveva specificato che lo stato di avanzamento dei lavori deve essere verificato a parte per interventi di tipologie differenti. Questa regola non si applica, però, per la fruizione del superbonus. Per concludere entro la fine del 2022 i lavori, è indispensabile che entro il 30 settembre venga completato il requisito minimo tenendo conto dei lavori in corso in generale.
Come si calcola il 30%
Quello del 30% è almeno in apparenza un calcolo non troppo complicato da effettuare, che si fonda sui preventivi. Tuttavia sono le parole che sono state aggiunte nella versione più recente della norma a modificare la nozione di intervento complessivo. Per altro più di una volta in passato il sistema di calcolo della soglia del 30% è stata oggetto di dibattito e di esami da parte di esperti e addetti ai lavori: il che ha generato una certa confusione. Come si è visto, per il Superbonus il calcolo dei SAL per eseguire le cessioni e quello del raggiungimento del 30% sono diversi. Lo scopo per il quale tale modifica era stata apportata era quello di agevolare il più possibile il raggiungimento della soglia, affinché potesse essere chiarito in modo evidente che nel conteggio non tutte le lavorazioni vanno computate in maniera separata. Di conseguenza, non il 30% del cappotto termico, delle parti strutturali e degli impianti per i quali possono essere previsti bonus diversi. Invece, con il nuovo decreto Aiuti, tali distinzioni scompaiono a favore del concetto d’intervento complessivo.