Nel nostro paese, la tassazione degli investimenti e in generale delle attività finanziarie è regolata dal TUIR: il Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Bisogna, però, distinguere a tal proposito le singole persone fisiche e le società, in quanto le prime sono soggette alla tassazione IRPEF, le seconde alla tassazione IRES.
I principali regimi di tassazione, nel complesso, sono tre: quello gestito, quello amministrato e quello dichiarativo (o della dichiarazione). Ciò è stato stabilito dal D.Lgs. n. 461/97, che ha effettuato una vera e propria riorganizzazione sotto l’aspetto della tassazione applicata agli investimenti.

Il regime gestito
Cominciamo con il regime gestito, o regime del risparmio gestito: un sistema secondo cui la gestione del patrimonio è affidata a un intermediario, che si comporta come sostituto d’imposta.
Nel regime gestito, l’imposta sostitutiva si estende ai redditi di capitale e ai redditi diversi maturati di anno in anno. Ogni 12 mesi, per l’appunto, si delinea il risultato e si emana una comunicazione in forma scritta. Se il risultato di gestione è negativo, si procede in questo modo: si esercita la possibilità di compensazione portando il risultato negativo in diminuzione di quello positivo dei periodi successivi (purché non si vada oltre i 4 anni).
I risultati positivi implicano un’imposta sostitutiva del 26%. Il calcolo della base imponibile si effettua sottraendo il valore del patrimonio all’inizio dell’anno solare al valore del patrimonio alla fine dell’anno solare.
Il regime amministrato
Passiamo al regime amministrato. Un meccanismo che prevede un legame stabile e duraturo con gli intermediari: infatti le quote e i titoli vanno messi in custodia presso gli enti (banche ecc.) abilitati.
La tassazione, in questo caso, sfrutta il principio di cassa. I redditi diversi sulle operazioni finanziarie sono contraddistinti da un’imposta sostitutiva del 26%, il tutto a cura degli istituti intermediari. Attenzione: la tassazione non si verifica quando vengono percepite le somme, ma al termine delle singole operazioni nel corso dell’anno.
Nel regime di risparmio amministrato, i proventi sono tassati in maniera anonima direttamente dagli intermediari. Per quanto riguarda la compensazione, è permessa quella tra plus e minus delle operazioni che sono state eseguite nell’arco di 24 ore. Ciò, però, non vale se gli intermediari sono differenti; inoltre, l’intermediario è tenuto al rilascio di alcuni documenti specifici.
Il regime dichiarativo
Il terzo regime di tassazione che intendiamo descrivere è quello della dichiarazione (o semplicemente regime dichiarativo). Esso è quello ordinario: non sono necessari degli intermediari in qualità di sostituti di imposta.
La tassazione delle attività finanziarie avviene nella dichiarazione dei redditi. Sono soggetti a tassazione i redditi diversi, con imposta sostitutiva del 26%. Non c’è compensazione di plus e minus con i redditi di capitale, bensì negli eventuali rapporti con gli intermediari.
La tassazione è per cassa nel momento in cui si realizza il provento, non è anonima ed è fondamentale presentare la dichiarazione dei redditi.
Come si stabiliscono plus e minus? La norma è quella del regime amministrato: bisogna considerare quelle realizzate, e non quelle maturate (al contrario del regime di risparmio gestito). Per la realizzazione della minusvalenza si deve perfezionare la cessione dell’investimento a titolo oneroso – al di là della liquidazione.
Un confronto tra i tre regimi di tassazione
Ognuno di questi tre regimi di tassazione ha i propri lati positivi e negativi. Per esempio, in quello gestito potrebbe essere indispensabile anticipare un importo se la plusvalenza è inesistente. Nel regime dichiarativo, i redditi diversi non possono essere compensati con quelli di capitale. E così via.
La cosa migliore è comprendere quale soluzione sia più adatta alle esigenze circostanziali: questo, magari, con il supporto di un professionista.
Residenti e non residenti
La tassazione, per i non residenti, si applica ai redditi prodotti in Italia; per i residenti, a tutti i redditi. Sono residenti:
- le società che hanno nel territorio statale amministrazione, sede legale o oggetto principale;
- le persone fisiche che hanno nel territorio statale domicilio o residenza, e che sono iscritte a un’anagrafe comunale da almeno 183 giorni.