Il 17 marzo 2020 è stato emanato il Decreto-Legge n. 18 recante misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il Decreto ha disposto l’estensione per tutto il territorio nazionale delle misure speciali previste dal Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 in tema di ammortizzatori sociali.

Nello specifico sono state confermate ed introdotte le seguenti possibilità:
⦁ trattamento ordinario di Cassa Integrazione Salariale;  (articolo 19)
⦁ trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in CIGS; (articolo 20)
⦁ trattamento di Cassa Integrazione in Deroga.  (articolo 22)

Sempre lo stesso Decreto ha introdotto un congedo parentale (articolo 23) per tutti i genitori che a decorrere dal 5 marzo, da loro la possibilità di godere di uno specifico congedo, del quale poter fruire nel caso di figli di età non superiore ai 12 anni e per un periodo non superiore a quindici giorni.
Per tali soggetti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Il congedo non varrà per entrambi i genitori, ma sarà riconosciuto alternativamente tra i due per un totale complessivo per di 15 giorni. Resta fermo che qualora nel nucleo familiare un genitore lavori e l’altro sia disoccupato o non lavoratore, il genitore lavoratore potrà fruire di 15 giorni totali.

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